In base alla legge 31 dicembre 1991, n. 429 alle persone affette da più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e dall’articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1° marzo 1991 spetta un’indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate. Si precisa come, per esempio, ad una disabilità intellettiva o fisica o cecità debba essere aggiunta una disabilità per sordi.