La legge n. 383 del 2001 ha previsto che per le donazioni non esenti (cioè quelle tra estranei), il beneficiario disabile riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 – comma 3 – della legge 104/92 deve corrispondere, solo sul valore dei beni donati eccedente 1.500.000 euro, l’imposta di registro nella misura stabilita per le diverse tipologie di beni dal testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro.