Entra in vigore oggi il decreto legislativo n. 24 del 24 febbraio 2009 che detta una specifica disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti dei disabili nel trasporto aereo. Le violazioni accertate dall’ENAC comportano sanzioni da cinquemila a centoventimila euro.
Le principali disposizioni prevedono il divieto di rifiutare l’imbarco o una prenotazione per un volo per motivi di disabilità o di ridotta mobilità; l’obbligo di informare il pubblico sulle norme di sicurezza applicate al trasporto di persone con disabilità nonché sulle eventuali restrizioni al loro trasporto; l’obbligo di informare, dopo la partenza del volo, il gestore dell’aeroporto di destinazione (qualora sia situato nel territorio di uno Stato membro UE) circa il numero di persone con disabilità presenti sul volo che richiedono assistenza in modo da adottare tutte le misure necessarie.
È pure obbligatorio designare in modo chiaro i punti di arrivo e di partenza all’interno e all’esterno del terminal, mettendo a disposizione dei disabili le informazioni di base sull’aereoporto. Vettore aereo e gestore aeroportuale devono garantire la presenza di personale
Fonte dedalonews.it