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23 gennaio 2009 - Pordenone, Coordinamento Nazionale Associazioni delle Persone con Sindrome di Down

coordinamento down

Comunicato Stampa

Borse Lavoro, il Friuli Venezia Giulia vessa le persone disabili.

La nuova interpretazione data dagli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia, tra cui il Comune di Trieste in testa, sull’assoggettamento delle borse lavoro a redditi assimilati al lavoro dipendente, sta creando innumerevoli difficoltà applicative in tutta la regione.

Il tutto nasce dall’interpello fatto all’Agenzia Regionale delle Entrate sulla corretta applicazione fiscale delle borse lavoro, sul quale in verità l’Agenzia non ha fornito un’autonoma interpretazione ma si è rifatta ad un interpello simile presentato alla Direzione Generale dalla Cassa delle ammende ma con caratteristiche completamente diverse.

La normativa sugli interpelli ha valore di soluzione interpretativa solo per casi analoghi prospettati da più contribuenti, mentre nel caso in questione i presupposti sono completamente differenti in quanto il soggetto erogatore del sussidio è un ente pubblico e la natura è prettamente si carattere assistenziale.

Le “borse lavoro” in questione (anche se il termine è da più parti considerato improprio) vengono erogate nell’ambito del sistema di protezione sociale previsto dall’art.14-ter della L.R. 41/96 e dall’art. 36 della L.R. 18/05, nel quadro della più ampia normativa dell’inserimento lavorativo mirato (legge 68/99) e sono considerate a tutti gli effetti di natura assistenziale. L’utente beneficiario, pur svolgendo un’attività lavorativa di “carattere terapeutico”, non intrattiene con l’azienda in cui è impiegato nessun rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai sensi dell’art.34 del DPR 601/73, tali sussidi sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dall’imposta locale sui redditi a condizione che l’erogazione sia effettuata dallo Stato o da altri enti pubblici e che la natura sia assistenziale.

In assenza di una specifica normativa fiscale sulle “borse lavoro”, questa interpretazione è così applicata in Italia ormai da diversi anni e non si capisce come mai in Friuli Venezia Giulia ci si debba comportare diversamente.

Sull’argomento, a livello regionale, si sono sprecate innumerevoli ore di discussione a tutti i livelli, tecnico e politico senza che nessuno si fosse preoccupato di come venissero trattati gli stessi argomenti in altre regioni, come in Veneto, in Liguria, in Emilia Romagna, nel Lazio e altre ancora, nelle quali le borse lavoro non sono mai state considerate tassabili se non nei casi non assimilabili rispetto alla normativa in vigore. La Regione Marche ha addirittura emesso recentemente un provvedimento sull’argomento “borse lavoro” chiarendo definitivamente la non assogettabilità di tali interventi a redditi da lavoro dipendente.

Resta da chiedersi se tanto zelo derivi solo da una fuga in avanti degli amministratori friulani per paura di incorrere in possibili sanzioni per una errata applicazione delle normative fiscali . Nelle more applicative però non si è considerato tutti gli altri aspetti che comporterebbe se tale interpretazione diventasse definitiva. Molte persone disabili sarebbero costrette a rinunciare a questo tipo di intervento in quanto incompatibile con altre forme di benefici fiscali tra cui la possibilità da parte dei genitori di perdere l’assegno per i figli a carico, la reversibilità pensionistica ai superstiti, la revisione degli indici ISEE ed altre ancora.

Il Coordinamento Nazionale ha avviato contatti con il Ministero competente per chiarire definitivamente la questione coinvolgendo il parlamentare pordenonese On. Manlio Contento, già sottosegretario alle Finanze, affinché si possa giungere rapidamente ad una soluzione dell’annosa questione.

Sergio Silvestre

Coordinatore Nazionale