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Area Riservata

Continuità Educativa e didattica

La continuità educativa e didattica del processo di integrazione scolastica tra i diversi gradi dell'istruzione pubblica, è garantita e disciplinata da disposizioni legislative ed amministrative. La stessa Legge quadro prevede "forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore" (L. 104/92, art. 14, comma 1, lett. c).

Per quanto riguarda la scuola dell'obbligo la normativa di riferimento più importante è la C.M.1/88.
Questa normativa indica criteri e modalità di raccordo a livello didattico-istituzionale per agevolare il passaggio dell'alunno handicappato da un ordine di scuola a quello successivo. Prevede incontri tra gli operatori scolastici e socio - sanitari, la trasmissione di notizie e documentazioni e in particolare la possibilità che l'insegnante di sostegno della scuola di provenienza segua l'alunno nella fase di passaggio e di iniziale frequenza della nuova istituzione scolastica.
Sulla continuità educativa in senso lato e per tutti gli alunni (ivi compresi gli alunni con Handicap)si parla nel D.M. del 16/11/90 e nella C.M. n° 339/92.
Nel collegato alla legge finanziaria 662 del 23/12/96, art.1 comma 72, è previsto il principio che sancisce :"è garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di Handicap". Tale norma è ribadita dal citato art.40 del D.M. n°331/98.
Infine, tra le ipotesi di sperimentazione il D.M. n°331/98 all'art.43 indica anche quella concernente la continuità educativa.

Diritto scolastico
Modalità di inserimento
Diagnosi Funzionale
Formazione delle classi
Profilo Dinamico Funzionale
Piano Educativo Individualizzato (PEI)
Verifiche GLH
Gite Scolastiche
L'insegnante di sostegno
Continuità Educativa e didattica
Mansioni degli "ex bidelli" (ora denominati "collaboratori scolastici")
Ausili e sussidi didattici
Sperimentazione
Finanziamenti alle scuole
La valutazione agli esami e scrutini