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| Home | Informazione | Pensioni ed Indennità | Pensioni ed Indennità - Invalidi Civili | Invalidità Civile | Indennità di accompagnamento ai minori |
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| Area Riservata |
La seguente tutela economica spetta ai minori invalidi civili totali che per affezioni fisiche o psichiche si trovino anche nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua.
Il minore che intende fruire dell'indennità di accompagnamento deve essere in possesso dei seguenti requsiti:
Per i minori titolari di indennità di accompagnamento, in attesa del rilascio dell'implementazione informatica e salvo accordi locali, la sede Inps che ha in carico il pagamento della prestazione invia - con anticipo di sei mesi rispetto alla data di raggiungimento della maggiore età - alle competenti ASL la lista contenente i nominativi dei soggetti che devono essere sottoposti a visita. La convocazione a visita è effettuata dalla ASL.
Il compimento del 18° anno non comporta l'automatica concessione di alcuna prestazione.
Pertanto, è necessario che l'interessato, ove sia in possesso anche degli altri requisiti previsti, presenti una specifica domanda i cui effetti decorreranno dal mese successivo alla data di presentazione. Tale domanda si rende necessaria in quanto, essendo l'invalido divenuto maggiorenne, deve assumere direttamente e non più attraverso il suo legale rappresentante la responsabilità di quanto affermato. Ovviamente, sel 'invalido è interdetto, la dichiarazione è resa dal suo tutore. Nelle more dell'accertamento sanitario l'invalido continua a percepire l'indennità anche se, nel frattempo, ha raggiunto il 18° anno.