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| Home | Informazione | Pensioni ed Indennità | Pensioni ed Indennità - Invalidi Civili | Invalidità Civile | Assegno mensile di assistenza |
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| Area Riservata |
La seguente tutela economica spetta ai mutilati e invalidi civili che non svolgano attività lavorativa.
La misura dell'assegno è stata uniformata dalla l.33/1980 a quella delle pensioni di inabilità degli invalidi totali e, per l'anno 2011, è pari a euro 267,57.
La persona che intende avvalersi dell’assegno mensile di assistenza deve possedere i seguenti requisiti:
Tale assegno non è più subordinato all'obbligo dell'iscrizione nelle liste di collocamento speciali, ma l'interessato deve produrre all'Inps, annualmente, una dichiarazione sostitutiva che attesti di prestare o non prestare attività lavorativa. Tale prescrizione non impedisce che il soggetto vada ad iscriversi nelle liste di collocamento.
Si ricorda che l’assegno è incompatibile con altre pensioni di invalidità, vecchiaia o reversibilità e con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio. Nel caso in cui si abbia diritto a più prestazioni si può scegliere quella più favorevole.
Nel caso in cui l’invalido civile è stato avviato al lavoro, ma ha ancora diritto all’assegno perché con il suo stipendio non assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione che per l'anno 2008 è di euro 8.000,00 per lavoro dipendente e di euro 4.800,00 per lavoro autonomo deve, annualmente, presentare all'Inps il modulo ICLAV debitamente compilato.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età l'assegno mensile viene adeguato all'importo dell'assegno sociale.
Pensione di Inabilità
Assegno mensile di assistenza
Indennità di accompagnamento
Indennità di accompagnamento ai minori
Indennità di frequenza scolastica