| id_tab1_col0 | id_tab1_col1 | id_tab1_col2 | id_tab1_col3 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_tab1_col0 |
|
| idnavigation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | Informazione | Pensioni ed Indennità | Pensioni ed Indennità - Invalidi Civili | Ciechi Civili | Pensione di Inabilità Ciechi Civili Parziali |
| idmenu2 |
|---|
| Area Riservata |
La seguente tutela economica spetta a coloro che siano riconosciuti ciechi civili parziali: per cecità parziale si intende un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, per causa congenita o contratta, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio (l. 382/1970 - l. 33/1980, art. 14 septies).
La suddetta prestazione non risulta essere reversibile e ricordiamo che continua ad essere pagata anche dopo i 65 anni d'età.
I minori ciechi civili parziali hanno diritto a percepire la pensione mentre non hanno diritto all’indennità di frequenza.
La misura dell'assegno, per l'anno 2010, è pari a euro 256,67.
Per poter fruire di tale tutela, il soggetto richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
La pensione di inabilità di cieco civile parziale è incompatibile con la pensione sociale o l'assegno sociale. Nei casi in cui la prestazione concessa ai ciechi civili assoluti sia di importo inferiore alla pensione sociale o all'assegno sociale, tali ultime prestazioni sono dovute per quota differenziale.
Pensione di Inabilità Ciechi Civili Assoluti
Indennità di Accompagnamento Ciechi Civili Assoluti
Pensione di Inabilità Ciechi Civili Parziali
Indennità Speciale Ciechi Civili Parziali