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L'insegnante di sostegno

E' un insegnante specializzato, previsto dalla Legge 517/77, che viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto portatore di handicap per attuare "forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap" e "realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni"
Viene nominato dal Provveditore agli Studi della Provincia, su segnalazione delle scuole che prevedono la presenza nel Circolo, di alunni portatori di handicap certificati.
Ogni anno, con le nuove pre-iscrizioni, ogni Istituzione scolastica determina il numero dei soggetti portatori di handicap iscritti, valuta la gravità ed i bisogni di ogni singolo caso e chiede all'Ufficio Provveditorato l'assegnazione di un numero di insegnanti di sostegno.
L'insegnante di Sostegno assume l'impegno di collaborare pienamente con i colleghi nell'impostazione e realizzazione del progetto educativo-didattico riferito all'alunno h., mette a disposizione la propria competenza, correlata alla specializzazione didattica, e a predisporre i relativi percorsi e strumenti; assume la corresponsabilità dell'attività educativa e didattica complessiva nella sezione, modulo o classe cui viene assegnata; svolge compiti di collaborazione con le famiglie e le strutture sanitarie del territorio (C.M. 184 del 3/7/91).
La quantificazione oraria nel rapporto insegnante/alunno viene stabilita in base al Progetto Educativo che si fonda sui bisogni dei singoli soggetti rapportati alle diverse gravità di handicap.
L'insegnante di sostegno partecipa, nella scuola  elementare, in piena contitolarità e corresponsabilità, come pure alla valutazione di tutta la classe cui è stata assegnata, compresi i  soggetti handicappati.
Le modalità con cui viene assegnato l'insegnante di sostegno sono quelle esplicitate nel D.M. n°331/98 artt.37 e 41 come integrato dall'art.26 comma 16 della Legge 448/98.
Ciò significa che non vi sarà più la nomina di un insegnante ogni quattro alunni in situazione di handicap, ma che il Provveditore potrà disporre nell'organico di un posto ogni 138 alunni frequentanti le scuole statali della Provincia.Questi posti verranno poi assegnati alle singole scuole secondo le richieste avanzate dai Dirigenti Scolastici, documentate con Diagnosi Funzionale e corredate di progetto di integrazione. Se il numero di posti calcolati con l'operazione precedentemente indicata (1:138), il Provveditore può concedere delle deroghe e nominare dei supplenti per le ore mancanti. Ciò in base all'art.40 comma 3, L.449/97 e dall'art.26 comma 15, L.448/98.

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Diritto scolastico
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L'insegnante di sostegno
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La valutazione agli esami e scrutini