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| Home | Informazione | Fondi Auton. Possibile | Articolo 41 |
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| Area Riservata |
1. La Regione istituisce il Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine, rivolto a persone che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.
2. Tramite il Fondo si provvede al finanziamento di prestazioni e servizi destinati ai soggetti di cui al comma 1, con priorita' per gli interventi diretti al sostegno della domiciliarita'.
3. Il Fondo e' formato con risorse regionali e nazionali, nonche' con risorse provenienti dalla fiscalita' generale ed eventuali risorse di altri soggetti pubblici e privati. Alla ripartizione tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni si provvede secondo criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.
4. Le modalita' di gestione del Fondo, nonche' la tipologia dei servizi e degli interventi di cui al comma 2 sono disciplinate con atto della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e della competente Commissione consiliare, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
Articolo 41
Articolo 1: Oggetto e finalita
Articolo 2: Ambito di applicazione
Articolo 3: Progetto personalizzato
Articolo 4: Struttura, accesso e ammissibilità
Articolo 5: A.P.A. - Assegno per l'autonomia
Articolo 6: Contributo per l'aiuto familiare
Articolo 7: Sostegno alla vita indipendente
Articolo 8: Sostegno a progetti sperimentali a favore di persone con problemi di salute mentale
Articolo 9: Procedure
Articolo 10: Validità
Cos'è l'ADL ?