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| Home | Informazione | Cooperative | Che cosa sono |
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Le Cooperative sociali vengono definite dalla legge 381/91 in base all’art. 1. come imprese aventi “lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini “. Le società cooperative organizzano le proprie risorse per il perseguimento di finalità sociali e della promozione umana, da realizzare attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, educativi o favorendo, mediante lo svolgimento di attività produttive, l’inserimento nel mondo lavorativo di persone svantaggiate.
Possiamo dividere le Cooperative Sociali in due categorie:
Le Cooperative Sociali di tipo A gestiscono servizi socio-sanitari educativi e possono farlo sia direttamente sia in convenzione con enti pubblici. Possono gestire servizi sociali (progetti di reinserimento sociale, centri di aggregazione per ragazzi, centri sociali per anziani, centri rieducativi per malati psichici, case alloggio, case famiglia, ecc), sanitari (strutture sanitarie, assistenza domiciliare ad anziani ecc.), educativi (centri educativi per ragazzi, centri ludici, animazione di strada, formazione per operatori sociali, ecc.).
Le Cooperative Sociali di tipo B possono svolgere tutte le attività produttive, commerciali, artigianali, industriali o agricole, che siano finalizzate soprattutto all’inserimento lavorativo di soggetti socialmente svantaggiati (ex tossicodipendenti, ex alcolisti, ex detenuti, malati psichici, portatori di handicap, minori a rischio di devianza, ecc.).