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| Home | Informazione | Agevolazioni | Esenzione Ticket |
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Possono richiedere il beneficio dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (esenzione ticket) coloro che, al momento dell'esecuzione della prestazione, si trovano in una delle seguenti situazioni:
1) età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, non superiore a Euro 36.151,98.
2) età superiore a 60 anni, titolare di pensione al minimo e familiari a carico, purché appartenente ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a Euro 8.263,31 per persona singola, reddito che va aumentato fino a Euro 11.362,05, in presenza del coniuge, e di ulteriori Euro 516,46 per ogni figlio a carico.
3) disoccupato e familiari a carico, purché appartenente ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a Euro 8.263,31 per persona singola, reddito che va aumentato fino a Euro 11.362,05 in presenza del coniuge, e di ulteriori Euro 516,46 per ogni figlio a carico.
4) titolare di pensione sociale e familiari a carico.
Per ottenere il beneficio dell'esenzione l’assistito residente in Italia indicherà direttamente, a sua esclusiva responsabilità, il diritto all’esenzione dal pagamento del ticket per status e reddito sull’impegnativa, barrando nell’apposito spazio in alto al centro la R di “REDDITO” e firmando sopra la riga che riporta la scritta “FIRMA AUTOCERTIFICANTE”.
I cittadini comunitari in possesso della TEAM (Tessera Europea di Assistenza Malattia) dovranno invece compilare l’autocertificazione cartacea.
Anche nel caso di accessi diretti (accessi senza impegnativa previsti dalla legge) sarà necessario sottoscrivere l’autocertificazione cartacea - domanda in pdf - o al momento della prenotazione o direttamente presso l’ambulatorio.
Da gennaio 2008 sarà inoltre possibile registrare autonomamente il proprio diritto all’esenzione utilizzando la Carta Regionale dei Servizi e collegandosi al sito dedicato: www.cartaservizi.regione.fvg.it
- E' definita disoccupazione la condizione del soggetto privo di lavoro e immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa, condizione comprovata dalla presentazione dell'interessato di idonea dichiarazione presso lo Sportello del Lavoro nel cui ambito territoriale si trova il proprio domicilio.
Ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria si considerano disoccupati:
4) titolare di pensione sociale e familiari a carico
Le casalinghe o gli studenti non fruiscono dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria a meno che non rientrino in uno dei quattro casi previsti per l'esenzione.
COSA SI INTENDE PER:
- il coniuge
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali
- gli adottanti
- i generi e le nuore
- il suocero e la suocera
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali
Per verificare se un familiare è a carico e fa quindi parte del nucleo familiare ai fini fiscali, in linea generale, si verifica su quale dichiarazione dei redditi appare il nominativo che chiede il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, tenendo conto che i redditi dei due coniugi concorrono sempre a formare il reddito complessivo anche se presentano dichiarazioni dei redditi separate.
Non rientrano nel nucleo familiare i figli o altre persone che coabitano ed hanno un reddito proprio superiore ai limiti previsti dalla normativa fiscale.